L’INPS, con messaggio n. 3653 del 9 ottobre 2020 (cfr. all. 1), ha fornito indicazioni operative e chiarimenti per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia.
Si rammenta, in ogni caso, che ai farmacisti, agli operatori delle farmacie e ai dipendenti delle parafarmacie non si applica la misura della quarantena precauzionale di cui all’art. 1, comma 2, lett. d), del D.L. 19/2020. Tali lavoratori, ancorché sottoposti a sorveglianza, sospendono l’attività lavorativa solo nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per Covid-19 (art. 14 D.L. 18/2020, convertito da L. 27/2020- cfr. circolare federale n. 12215 del 06.05.2020).
Contact us