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Esenzione ECM: riduzione dell'obbligo formativo triennale per sospensione dell'attività professionale e incompatibilità

L' esenzione è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario attraverso la piattaforma www.cogeaps.it, previa registrazione.
Costituiscono una riduzione dell'obbligo formativo triennale le fattispecie  di  sospensione  dell'attività  professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell'offerta  formativa, attestata o autocertificata, di seguito indicate:

a)  congedo maternità e paternità (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e s.m.i.);
b)  congedo parentale e congedo per malattia del figlio (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e s.m.i.);
c)  congedo per adozione e affidamento preadottivo (d.lgs. n. 151 del 26/03/2001 e s.m.i.);
d)  aspettativa non retribuita per la durata di espletamento delle pratiche di adozione internazionale (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e s.m.i.);
e)  congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e s.m.i.);
f)  aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
g)  permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
h)  assenza per malattia così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
i)  richiamo alle armi  come previsto dal d.lgs n.66/2010 e dai  C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;  partecipazione a missioni all’estero o in Italia del corpo militare e infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana;
j)  aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale, direttore  socio-sanitario e direttore generale (art.3 bis, comma 11 d.lgs. n. 502/92 e s.m.i.);
k)  aspettativa per cariche pubbliche elettive (d.lgs.  n. 29/93 e s.m.i.; art. 2 L. 384/1979 e s.m.i.; art. 16 bis c. 2 bis d.lgs. n. 502/92 e s.m.i.);
l)  aspettativa per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e distacco/aspettativa per motivi sindacali così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
m)  professionisti sanitari impegnati in missioni militari o umanitarie all’estero;
n)  congedo straordinario per assistenza familiari disabili (legge 104/1992);
o)  professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l’attività professionale.

L’esenzione  viene  calcolata  nella  misura  di  2  crediti  ECM  ogni  15  giorni  continuativi  di sospensione  dell'attività  professionale  e  incompatibilità  con  una  regolare  fruizione  dell'offerta formativa,  attestata  o  autocertificata.  Il  calcolo  dell’esenzione  ove  coincidente  con  l’anno  solare sarà conteggiato con la riduzione di 1/3 dell’obbligo formativo. L’esenzione non può, in alcun caso, eccedere 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.
La  CNFC  valuta eventuali  ipotesi  di  esenzione  non  previste  tra le fattispecie di cui sopra (vedi allegato, da spedire direttamente a ecm.professionistisanitari@agenas.it).
I crediti  ECM acquisiti durante i  periodi di  esenzione non sono validi  al  fine del  soddisfacimento dell’obbligo  formativo  ECM. 

Esoneri ECM: possibilità di riduzione dell'obbligo formativo individuale triennale:

La normativa ECM prevede ipotesi specifiche in cui il professionista sanitario sia esonerato dall’obbligo di conseguire crediti ECM.
Accedendo al portale Co.Ge.A.P.S. www.cogeaps.it, previa registrazione,  il professionista sanitario può esercitare il diritto di ridurre l’obbligo formativo individuale triennale se frequenta, in Italia o all’estero, corsi universitari (o equipollenti) finalizzati allo sviluppo delle competenze dei professionisti sanitari. La durata dell’esonero non può eccedere la durata legale del corso, e deve corrispondere al periodo di effettiva frequenza.
L’esonero non attribuisce crediti ma riduce l’obbligo formativo individuale.
La richiesta di esonero può essere presentata per la partecipazione, in  Italia o all’estero, ai seguenti corsi:
-  laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale, corsi di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitari di primo e secondo livello della durata di  uno o più anni  e che erogano almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999  n.  509  e  dal  Decreto  del  MIUR  del  22  ottobre  2004,  n.  270  e  successive  modifiche  ed integrazioni, corsi di perfezionamento di almeno un anno che erogano almeno 60 CFU; 
-  corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;
-  corso  di  specializzazione  in  Psicoterapia  per  Medici  e  Psicologi,  di  cui  al  Decreto  11 dicembre 1998, n. 509 Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell’articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
-  corso di formazione manageriale, ai sensi dell’articolo 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92 e successiva rivalidazione degli stessi;
-  corsi per il rilascio dell’attestato di micologo ai sensi del decreto del Ministero della Sanità del 29 novembre 1996 n. 686 e s.m.i.;
-  corsi  relativi  all'esercizio  dell'agopuntura,  della  fitoterapia,  dell'omeopatia  previsti dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 febbraio  2013  concernente  i  "Criteri  e  le  modalità  per  la  certificazione  di  qualità  dellaformazione  e  dell’esercizio  dell’agopuntura,  della  fitoterapia,  dell'omeopatia,  da  parte  di chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti".

I corsi universitari diversi da quelli precedentemente indicati, nell’ambito delle attività attinenti alla  rispettiva  professione  sanitaria,  che  richiedano  una  frequenza  di  almeno  un  anno  solare  e attribuiscano almeno 60 CFU/anno, danno luogo ad una riduzione di 1/3 dell’obbligo formativo del triennio di riferimento, per ciascun anno di frequenza.
Qualora la  frequenza  sia  a  cavallo  di  più  anni,  l’esonero  è  attribuito  all’anno  di  maggior  frequenza.  Al professionista  sanitario  viene,  tuttavia,  concessa  la  possibilità  di  scegliere  l’anno  di  attribuzione dell’esonero qualora la frequenza sia a cavallo di più anni e a condizione che la frequenza sia stata di almeno 3 mesi nell’anno prescelto per l’attribuzione dell’esonero.
La misura dell’esonero, nei casi non precedentemente indicati, è calcolata in 1 credito ECM ogni 3  ore  di  frequenza,  dichiarata  o  autocertificata,  nell’ambito  di  corsi  universitari  (accreditati  dal MIUR) attinenti alla rispettiva professione sanitaria, in Italia o all’estero.

L’esonero non può, in alcun caso, eccedere 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.
Eventuali crediti ECM acquisiti nei periodi di esonero saranno comunque conteggiati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.


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